Il collegio docenti è composto da tutti i docenti in servizio presso l'istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Compiti e funzioni:

  • ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’ Istituto Comprensivo; in particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Il Collegio esercita tale potere nel rispetto della libertà garantita a ciascun insegnante;
  • formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
  • valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe e di Interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta e promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione;
  • promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell’Istituto Comprensivo;
  • elegge, al suo interno, i docenti che fanno parte del Comitato per la Valutazione del servizio del personale insegnante;
  • delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
  • formula proposte al Capo di Istituto in merito alla definizione del Calendario degli scrutini e degli esami;
  • programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap, esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni dopo aver sentito i docenti della classe e gli specialistiche operano in modo continuativo nella scuola

(Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297)